Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei saloni di acconciatura
Come valutarlo (e perché non può più essere ignorato)
Un rischio “invisibile” che nei saloni è la regola, non l'eccezione
Quando si parla di sicurezza nei saloni di acconciatura, il pensiero corre quasi sempre al rischio chimico (tinture, decoloranti, ammoniaca) o al rischio elettrico legato agli apparecchi utilizzati. Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori resta invece il grande sottovalutato: eppure è probabilmente il rischio con la maggiore incidenza reale sulla salute delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Shampoo, taglio, piega, tinta: sono gesti ripetuti centinaia di volte al giorno, con le braccia sollevate sopra la linea delle spalle, polsi in flessione/deviazione prolungata, prese di forza ripetute con le forbici o il pettine, per turni che spesso superano le 6-7 ore effettive di lavoro “a mano”.
È il quadro classico che porta, nel tempo, a tendinopatie della cuffia dei rotatori, epicondiliti, sindrome del tunnel carpale e tenosinoviti di De Quervain — patologie che l'INAIL riconosce da anni come malattie professionali tabellate anche per il comparto acconciatura ed estetica.
Il riferimento normativo: dove si colloca questo rischio nel D.Lgs. 81/08
Il sovraccarico biomeccanico da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori è disciplinato dal Titolo VI del D.Lgs. 81/08 (“Movimentazione manuale dei carichi”), che al di là del nome richiama espressamente, tra i rischi da valutare, anche i “compiti ripetitivi” (art. 167 e Allegato XXXIII).
Il testo di legge non fornisce però un algoritmo di calcolo: per questo la prassi tecnica consolidata — validata anche a livello di norma tecnica UNI ISO 11228-3 — rimanda ai metodi della famiglia OCRA (OCcupational Repetitive Actions), sviluppati dall'unità di ricerca EPM-CE.MO.C. e adottati come riferimento dalla stessa INAIL/CONTARP nelle proprie linee di indirizzo settoriali, incluse quelle dedicate proprio al comparto acconciatura.
In sintesi, il datore di lavoro di un salone ha l'obbligo di includere nel DVR una valutazione specifica di questo rischio ogni volta che l'attività preveda compiti ripetitivi degli arti superiori per una parte significativa del turno — condizione che, nella quasi totalità dei saloni, è la norma e non l'eccezione.
Perché è un rischio che va documentato, non “dato per scontato”
Motivi tecnico-legali per cui la valutazione va formalizzata e allegata al DVR:
- Responsabilità del datore di lavoro: in caso di infortunio o malattia professionale riconosciuta (es. tunnel carpale), l'assenza di una valutazione specifica agli atti espone a responsabilità per omessa valutazione dei rischi, indipendentemente dall'esito che la valutazione avrebbe avuto.
- Sorveglianza sanitaria mirata: l'indice di rischio calcolato è ciò che consente al Medico Competente di definire un protocollo sanitario coerente, invece di applicare un protocollo generico.
- Prevenzione reale, non formale: solo quantificando l'esposizione per singola mansione è possibile intervenire con misure mirate — rotazione dei compiti, pause, arredi ergonomici.
- Turnover e mansioni miste: nei saloni piccoli e medi la stessa persona alterna shampoo, taglio, piega e tinta in proporzioni diverse da un giorno all'altro: senza un metodo di calcolo strutturato è impossibile stabilire in modo oggettivo il livello di rischio individuale.
Siamo aggiornati? Sì — e questo è un punto che va chiarito
Il metodo OCRA non è “vecchio” nel senso di superato: è tuttora lo standard tecnico di riferimento riconosciuto dalla norma UNI ISO 11228-3 e dalla letteratura INAIL/CONTARP, che periodicamente pubblica studi settoriali (tra cui quello sul comparto acconciatura, elaborato dalla CONTARP Toscana, da cui sono tratti i valori di riferimento riportati più sotto) per adattare i coefficienti generali alle specificità di ogni attività produttiva. Ciò che cambia nel tempo non è il metodo, ma:
- l'aggiornamento periodico dei valori di riferimento per compito, sulla base di nuovi studi di settore;
- l'evoluzione della giurisprudenza in tema di malattie professionali da sovraccarico biomeccanico, che rende sempre più stringente l'onere probatorio a carico del datore di lavoro;
- l'integrazione con gli altri adempimenti in evoluzione (formazione obbligatoria secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, operativo dal 24/05/2026, che riguarda anche la formazione dei lavoratori esposti a rischi specifici).
Per questo la scheda di valutazione va vista come un documento “vivo”, da rivedere ad ogni modifica sostanziale dell'organizzazione del lavoro del salone (nuove postazioni, cambio di mansionario, nuovi macchinari) e comunque in sede di revisione periodica del DVR.
Le misure di prevenzione: cosa deve fare concretamente un salone
Indipendentemente dal livello di rischio riscontrato, alcune misure sono buona prassi trasversale:
- Arredi ergonomici: sedie regolabili in altezza per shampoo e piega, lavabo con altezza adeguata a ridurre la flessione del busto e delle spalle.
- Rotazione dei compiti: alternare, dove organizzativamente possibile, mansioni a diverso impegno biomeccanico nell'arco della giornata.
- Pause strutturate: almeno 10 minuti di recupero ogni ora nelle fasi a maggior carico (taglio, piega), non lasciate alla libera iniziativa del lavoratore.
- Formazione specifica: informare il personale sui segnali precoci di sovraccarico (formicolii, rigidità mattutina) e sulle corrette modalità di presa degli strumenti.
- Sorveglianza sanitaria mirata: il Medico Competente calibra la periodicità delle visite sull'indice di rischio calcolato, non su un protocollo standard.
Conclusione
Il sovraccarico biomeccanico nei saloni di acconciatura non è un rischio “di carta”: è misurabile, documentabile e — soprattutto — prevenibile, a condizione di uscire dalla logica del DVR generico e adottare una metodologia di calcolo per singola mansione.
Per i titolari di saloni significa anche un vantaggio pratico: una valutazione ben documentata è la miglior tutela in caso di ispezione o di contestazione di malattia professionale.
Sono Stefano Pasin e sono a disposizione dei saloni di acconciatura per informazioni e approfondimenti nella redazione del DVR, nella valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico e nell'erogazione della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08.