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stefano pasin - sicurezza sul lavoro treviso
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Lavoro agile e sicurezza: da “buona prassi” a obbligo sanzionabile

Cosa cambia davvero con la Legge PMI 2026

Negli ultimi anni molte aziende hanno gestito lo smart working in modo “flessibile”, spesso limitandosi a qualche indicazione generica.

Oggi non è più sufficiente.

Con la Legge PMI 2026, approvata il 4 marzo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene introdotto un obbligo preciso: fornire ogni anno un’informativa scritta sui rischi del lavoro agile a tutti i dipendenti che lavorano da remoto.

La mancata consegna comporta sanzioni fino a 5.200 euro o arresto fino a 4 mesi. Quello che cambia davvero non è solo l’obbligo è il livello di responsabilità.

Il legislatore introduce questo adempimento nel D.Lgs. 81/08, rendendolo parte integrante della gestione della sicurezza. Questo significa una cosa molto semplice, se non puoi dimostrare di aver informato correttamente il lavoratore, sei sanzionabile.

Cosa deve contenere l’informativa

Non serve un documento generico copiato da internet.

Serve un documento concreto e utilizzabile dal lavoratore. Deve includere:

Rischi generali

  • stress lavoro-correlato
  • affaticamento visivo
  • utilizzo prolungato di videoterminali

Rischi specifici del lavoro agile

  • postura e ergonomia della postazione
  • organizzazione delle pause
  • illuminazione e microclima
  • sicurezza elettrica dell’ambiente domestico

il lavoratore deve capire come lavorare in sicurezza, non solo che esistono dei rischi.

L’informativa non va solo al lavoratore. Deve essere consegnata:

  • al lavoratore in smart working
  • al RLS E deve essere:
  • aggiornata almeno una volta all’anno
  • aggiornata in caso di cambiamenti (mansioni, strumenti, rischi)
  • tracciabile (anche digitale, ma con prova di consegna)

C’è un passaggio fondamentale che molte aziende sottovalutano nel lavoro agile, l’azienda non controlla direttamente l’ambiente di lavoro, quindi la sicurezza si basa su informazione + responsabilità condivisa

  • il datore di lavoro deve informare in modo corretto
  • il lavoratore deve applicare le indicazioni ricevute

Le sanzioni: non sono simboliche

Il nuovo articolo 55 del D.Lgs. 81/08 prevede:

  • arresto da 2 a 4 mesi

oppure ammenda da 1.200 a 5.200 euro Anche senza infortuni.

Per maggiori informazioni ti invito a contattarmi

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Stefano Pasin, consulente esperto in sicurezza sul lavoro da oltre 20 anni, promuove ogni giorno una cultura aziendale centrata sulla sicurezza e sulla formazione continua.
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