Rischio molestie e violenza sul lavoro: dal 2026 è obbligatorio inserirlo nel DVR
Fino a poco tempo fa molestie, violenze e discriminazioni sul lavoro venivano trattate come un tema di tutela della dignità della persona o, al più, come una questione culturale rimessa alle policy aziendali. Oggi non è più così: si tratta di un vero e proprio rischio da valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi, con lo stesso rilievo giuridico dei rischi fisici, chimici o meccanici.
Cosa è cambiato: dal D.L. 159/2025 alla Legge 198/2025
La svolta arriva con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, in vigore dal 31 dicembre 2025. Il provvedimento interviene direttamente sul D.Lgs. 81/08, integrando l'art. 15 (Misure generali di tutela) con un riferimento esplicito alla prevenzione delle condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.
Si tratta di un passaggio importante sul piano tecnico-giuridico: prima di questa norma, il rischio molestie non era espressamente richiamato nel Testo Unico, e la sua eventuale omissione nella valutazione dei rischi era difficile da contestare e sanzionare in modo diretto. Con la menzione esplicita nell'art. 15, questo margine di ambiguità si riduce sensibilmente: non è più una questione di buone prassi lasciata alla sensibilità del datore di lavoro, ma un obbligo di prevenzione primaria.
La base giuridica non nasce dal nulla
È utile ricordare e ribadirlo nel DVR che l'obbligo si innesta su un impianto normativo già esistente.
- Art. 28 D.Lgs. 81/08: impone una valutazione "globale e completa" di tutti i rischi, inclusi quelli legati allo stress lavoro-correlato e alle differenze di genere — elementi che aprivano già la strada alla considerazione dei comportamenti molesti o aggressivi come fattore di rischio.
- Art. 2087 Codice Civile: obbligo generale del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
- Convenzione OIL n. 190/2019, ratificata in Italia con Legge 4/2021: primo strumento internazionale vincolante che chiede agli Stati di adottare politiche specifiche di prevenzione, riconoscimento e contrasto di violenza e molestie sul lavoro.
- D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità): vieta le discriminazioni dirette e indirette, incluse le molestie e le molestie sessuali — un fronte distinto e complementare rispetto alla sicurezza sul lavoro, spesso confuso con la Legge 198/2025 per la coincidenza del numero, ma di natura e finalità diverse.
Cosa cambia in concreto per il DVR
Le aziende — a prescindere dal settore, dalle PMI agli uffici, dalla ristorazione ai cantieri — sono tenute a:
- Integrare il rischio molestie e violenza tra i rischi psicosociali già trattati nel DVR (accanto a stress lavoro-correlato e mobbing), individuando aree e mansioni più esposte: lavoro isolato, turni notturni, gestione del pubblico, ambienti privi di controllo visivo, comunicazioni digitali non moderate, squilibri di potere organizzativo.
- Definire le misure di prevenzione conseguenti, non limitandosi alla mera fotografia del rischio.
- Adottare procedure di segnalazione riservata e policy comportamentali chiare.
- Prevedere percorsi formativi dedicati, distinti dalla formazione obbligatoria generale, che affrontino il tema nei moduli sui rischi psicosociali.
Per le aziende già certificate ISO 45001 o in possesso della Certificazione della parità di genere, questo aggiornamento del DVR è già un requisito di mantenimento della conformità, e i riferimenti tecnici della prassi UNI/PdR 125:2022 possono utilmente orientare l'impostazione della valutazione, insieme a strumenti derivati dalla ISO 30415 per la dimensione più propriamente organizzativa e gestionale.
Siamo aggiornati? Sì — con un punto ancora aperto
Il quadro normativo è chiaro e cogente dal 31 dicembre 2025. Sul piano metodologico, però, va segnalato con onestà professionale un aspetto ancora in evoluzione: a oggi l'INAIL non ha pubblicato una metodologia standardizzata specificamente dedicata alla valutazione del rischio molestie analoga a quella già disponibile per lo stress lavoro-correlato. Il riferimento tecnico più strutturato resta l'opuscolo INAIL "Ri-conoscere e prevenire i fenomeni di molestie sul luogo di lavoro" (2021), utile sul piano definitorio ma antecedente alla riforma del 2025.
Chi redige il DVR deve quindi, allo stato, costruire la valutazione integrando gli strumenti disponibili (UNI/PdR 125:2022, indicatori organizzativi, dati di contesto aziendale) in attesa di eventuali indicazioni più puntuali da parte della Commissione Consultiva Permanente. È un elemento che vale la pena monitorare e su cui aggiorneremo i clienti non appena disponibile.
Perché conviene muoversi subito
Al di là dell'obbligo formale, aggiornare il DVR su questo fronte ha un valore preventivo reale: riduce il contenzioso, tutela il clima organizzativo e la produttività, e mette l'azienda al riparo da contestazioni in caso di ispezione.
Il rischio molestie, quando non gestito, ha un impatto diretto su turnover, assenteismo e rischio reputazionale — costi che nessuna impresa può permettersi di ignorare.
Hai bisogno di aggiornare il DVR della tua azienda con la valutazione del rischio molestie e violenza? Sono Stefano Pasin e supporto le PMI del territorio trevigiano nell'adeguamento normativo, dalla valutazione dei rischi psicosociali alla formazione dedicata.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08, artt. 15 e 28
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, conv. con modif. in L. 29 dicembre 2025, n. 198
- Art. 2087 Codice Civile
- Convenzione OIL n. 190/2019, ratificata con L. 4/2021
- D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità)
- UNI/PdR 125:2022
INAIL, "Ri-conoscere e prevenire i fenomeni di molestie sul luogo di lavoro" (2021)